Bilancio-Statuto e Regolamento

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UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’
APS
SEDE DI CAVOUR
STATUTO
Approvato dalla Assemblea del 07/10/2020
Art. 1Denominazione – Sede - Durata
1) E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell’UNITRE di Cavour, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE – Università delle Tre Età – APS.
2) L’Associazione locale, assume la denominazione di “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÁ - siglabile UNITRE - UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ – APS - SEDE DI CAVOUR “, con sede in Cavour – via dante Alighieri, 7
3) L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 2Riconoscimento
La Sede locale, avendo ottenuto in data 01/09/1997 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art. 5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla e il marchio e si impegna a rispettare i principi dello Statuto stesso.
Art. 3 – Finalità e attività
1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’articolo 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente: - educare; - formare; - informare; - fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; - promuovere la ricerca; - aprirsi al sociale e al territorio; - operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi “l’Essere oltre che il Sapere”; - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete; - promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse.
- Sostenere iniziative locali e nazionali per il recupero del patrimonio storico e artistico
 
 
2)  L’Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell’Art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 
a)      Interventi di tutela e valorizzazione patrimonio culturale e del paesaggio;
 
b)      organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 
c)      formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
 
L’Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all’art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
 
 
Art. 4 – Adesioni
 
 
1)         Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
 
2)         Possono aderire all’associazione le persone fisiche che ne condividono le finalità e le attività.
 
3)         Chi intende associarsi dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta con le proprie generalità complete e dovrà dichiarare di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, i Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi.
 
4)         L’ammissione viene annotata nei libri degli associati.                                                                                                
L’eventuale deliberazione di rigetto della domanda deve essere motivata e il richiedente può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
 
5)         Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
 
6)         Con l’iscrizione alla Sede Locale l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell’Associazione Nazionale.
 
 
Art. 5 – Associati - diritti e doveri
 
 
1)      Sono Associati:
 
a) Gli Associati fondatori che hanno dato vita alla Associazione firmando l’atto costitutivo della Sede;
 
b) Gli Associati onorari, scelti secondo la procedura stabilita dal Regolamento, fra persone che, per professionalità, competenza e particolari benemerenze possono concorrere al prestigio, alla crescita ed all’efficienza della Sede locale;
 
c)  Gli Associati docenti, che prestano la loro attività in modo gratuito e continuativo;
 
d) Tutti coloro che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire all’Associazione per condividerne le attività
 
2)  Gli Associati partecipano alla vita sociale se in regola con la quota associativa annuale della Sede Locale.
a)      Hanno diritto all’elettorato attivo, decorsi tre mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati.
b)      Hanno diritto all’elettorato passivo decorsi ……… mesi dall’iscrizione nel libro degli Associati
3)       Si perde la qualità di Associato per decesso, dimissioni o perdurante morosità nel pagamento                 della quota sociale.
  La decadenza per indegnità è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere ratificata  
  dall’Assemblea generale degli Associati.
Art. 6 – Organi della Sede Locale
Sono Organi della Sede locale:
a)      L’Assemblea degli Associati;
b)      Il Presidente;
c)      Il Consiglio Direttivo;
Art. 7 – Volontari e attività di volontariato
1)   Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione, ai sensi dell’art. 17 c.4 del D.Lgs 117/17.  Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
Per il rimborso delle spese ai volontari si richiama l’art. 17 c. 4 del D.Lgs 117/17 che prevede la possibilità, entro limiti prestabiliti, il rimborso forfettario delle spese su autocertificazione.
2)   I volontari possono anche essere associati.
3)   I volontari sono assicurati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 117/17.
Art. 8 – Composizione e competenze dell’Assemblea
1)        L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
2)      L’Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche associative hanno una durata di tre anni accademici e sono rinnovabili con le modalità stabilite dal Regolamento.
3)      L’Assemblea è convocata dal Presidente di norma almeno una volta all’anno.
4)      Si riunisce inoltre quando lo ritiene necessario il Presidente, il Consiglio Direttivo o a richiesta di almeno un decimo degli Associati; in quest’ultimo caso il Presidente deve convocare l’Assemblea entro quindici giorni dalla richiesta.
5)      L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, sia ordinaria che straordinaria, deve essere inviato con comunicazione indicante la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno, oppure con un avviso in bacheca esposto in segreteria e nelle sedi dei corsi, almeno quindici giorni prima della data fissata.
6)      L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50%+1 dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo.
Sono ammesse deleghe ai sensi dell’art. 24 c. 3 del D.Lgs 117/17, come stabilito in Regolamento.
Delibera a maggioranza relativa dei votanti
 
1)      L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:
 
a)    accetta le eventuali variazioni dello Statuto Nazionale.
 
b)    elegge le cariche sociali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
 
c)     nomina i Delegati a partecipare all’Assemblea Nazionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento Nazionale.
 
d)    approva il rendiconto gestionale e il bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo
 
e)    approva la quota associativa annuale, proposta dal Consiglio Direttivo, comprensiva della quota associativa Nazionale.
 
f)      delibera sulla non ammissibilità delle richieste di associazione e sui provvedimenti disciplinari predisposti dal Consiglio Direttivo.
 
g)    delibera su ogni altro oggetto che non sia di competenza del Consiglio Direttivo o del Presidente.
 
2)      L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione della maggioranza, metà più uno, degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.
Sono ammesse le deleghe come previsto per l’Assemblea ordinaria.
 
3)      L’Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:
 
               a) modifiche statutarie
 
               b) scioglimento dell’Associazione, ai sensi del successivo art. 19.
 
 
Art. 9 – Consiglio Direttivo
 
 
1) Il Consiglio Direttivo è composto da:
 
a)   Il Presidente;
 
b)   Il/i Vice Presidente/i
 
c)   Il Direttore dei Corsi ed eventuale vice
 
d)   Il Segretario;
 
e)   Il Tesoriere;
 
f)    I Consiglieri nel numero stabilito dal Regolamento.
 
2) Al Consiglio Direttivo compete:
 
a)   eleggere, su proposta del Presidente, nella prima riunione il/i Vice Presidente/i, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore dei corsi;
 
b)   proporre all’Assemblea la quota associativa annuale, comprensiva della quota associativa Nazionale;
 
c)    curare la formazione del rendiconto gestionale e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli Associati;
 
d)   deliberare le spese e gestire l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel rispetto della normativa vigente;
 
e)   formulare il programma dei corsi e dei laboratori;
 
f)     elaborare proposte di modifica dello Statuto della Sede, da sottoporre all’Assemblea, e approvare i Regolamenti previsti;
 
g)   adottare, in caso di assoluta urgenza, deliberazioni di competenza dell’Assemblea degli Associati sottoponendole alla ratifica nella prima riunione dell’Assemblea stessa;
 
h)   disporre, secondo la gravità di fatti contestati, l’adozione a carico degli Associati e di coloro che prestano volontaria collaborazione con la Sede locale, di provvedimenti disciplinari da far ratificare all’Assemblea.
 
3)       Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei Componenti e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente, nelle votazioni palesi.                            Non sono ammesse deleghe.
Art. 10 – Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sede locale ed ha il compito di:
a)        convocare e presiedere l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
b)        proporre gli argomenti da sottoporre all’Assemblea degli Associati e formulare l’ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
c)        prendere le iniziative ed adottare i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento della Sede in attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d)        attribuire, in accordo con il Consiglio Direttivo, incarichi specifici delegando compiti particolari ai componenti del Direttivo e agli Associati competenti in materia.
Art. 11 – Il Vice Presidente
Il Vice Presidente Vicario, o il Vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.
Art. 12 – Il Direttore dei Corsi
1)      Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica della Sede e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori decisi dal Consiglio Direttivo nonché ad ogni altra attività didattica e culturale, avvalendosi della collaborazione volontaria dei Docenti.
2)      I Docenti, se non associati, sono iscritti nel registro dei Volontari.
Art. 13 – Il Segretario
1)      Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli assieme al Presidente. Dai verbali devono risultare le deliberazioni adottate e l’esito delle votazioni.
2)      Cura la tenuta dei registri di cui al successivo art. 18.
3)      Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell’Ufficio di Segreteria.
Art. 14 – Il Tesoriere
1)      Il Tesoriere tiene tutti i registri contabili e la relativa documentazione nonché l’inventario dei beni di proprietà della Sede.
2)      Provvede alla compilazione del rendiconto gestionale da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell’Assemblea, entro 120 giorni.
3)      Redige la relazione che accompagna il rendiconto gestionale illustrandola ai competenti Organi collegiali.
4)      L’Associazione ha facoltà di aprire conti e depositi bancari e/o postali: l’accensione e l’utilizzo di tali conti e/o depositi intestati alla Sede Locale avverranno con firma singola del Presidente; il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 15 – Rendiconto gestionale
 
 
1)      L’anno accademico e finanziario ha inizio il 1° agosto e si chiude il 31 luglio dell’anno successivo, fatte salve le autonomie regionali.
 
2)      E’ fatto obbligo di redigere un rendiconto, sottoscritto dal Tesoriere e dal Presidente da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all’approvazione dell’Assemblea degli Associati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
 
3)      L’associazione è senza fine di lucro ed è quindi fatto divieto di distribuire dei proventi agli Associati anche in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali.
 
 
Art. 16 – Patrimonio
 
 
1)      Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
 
a)        dalle quote sociali;
 
b)        da contributi o sovvenzioni, di Enti Pubblici e/o privati, per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell’Associazione;
 
c)        dall’attività di raccolta fondi, secondo il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 117/17.
 
d)        da rimborsi per convenzioni
 
e)        dai beni mobili ed immobili acquisiti;
 
f)         da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall’Associazione.
 
Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell’Associazione.
 
2)  Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
 
 
Art. 17 – Gratuità delle prestazioni
 
 
Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
 
 
Art. 18 – Libri Sociali
 
 
1)      Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 
a)      libro degli Associati;
 
b)      registro dei Volontari;
 
c)      libro verbali Assemblea degli Associati;
 
d)      libri verbali Consiglio Direttivo;
 
2)      Di ogni riunione degli Organi dell’Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all’inizio della successiva riunione.
 
3)       I verbali e i documenti inerenti sono redatti e custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che è garante della conservazione e della riservatezza.
 
4)      Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
 
 
Art. 19 – Scioglimento della Sede Locale
 
 
1)      Lo scioglimento della Sede è deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati con la maggioranza del settantacinque per cento dei componenti.
1)      Il Patrimonio viene devoluto alla Associazione Nazionale o ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell’art. 9 del Dlgs. 117 del 3.07.2017.
2)      In caso di scioglimento della Sede locale i verbali e la documentazione più importante devono essere trasmessi alla Segreteria Nazionale.
Art. 20 – Norme finali
Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi nazionali e regionali in materia, alla normativa per gli “Enti del Terzo settore” e allo Statuto dell’Associazione Nazionale.
 
 
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
 
UNITRE
 
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
 
APS
 
 
REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE
 
Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di CAVOUR ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.
 
Art. 1 – Denominazione - Sede
 
     
  1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e      marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazionale e come prescritti      dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
  2.  
  3. L’utilizzo      in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta      responsabilità del Consiglio Direttivo.
  4.  
  5. L’indicazione      in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di      indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.
 
Art. 2 – Adesioni
 
     
  1. Possono aderire      all’associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età,      condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e      facciano espressa domanda di adesione.
  2.  
  3. Con l’iscrizione,      accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e      nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della      Associazione Nazionale Unitre – APS.
  4.  
  5. La quota annuale di      associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti      dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede      locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale      Unitre.
  6.  
  7. Essa non è mai      trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
  8.  
  9. Gli Associati non in      regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente      dallo status di Associato ma vengono considerati “dormienti”. Tre anni di      mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della      qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova      domanda scritta.
 
Art. 3 – Associati
 
     
  1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
 
a.  Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
Gli associati fondatori (come qualunque altro associato) non possono perdere il diritto  al voto, anche se non intervengono alle Assemblee.
 
b. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente.
Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 10 per cento degli Associati fondatori.
 
c.      Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
d.    Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
 
     
  1. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio      Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può      proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale      per alcune categorie o condizioni di Associati.
  2.  
  3. Tutti gli Associati      hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
  4.  
  5. Tutti gli Associati      hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta      scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel      termine massimo di 30 giorni dalla richiesta.
 
Art. 4 - Assemblee degli Associati
 
     
  1. La partecipazione all' Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati,      ognuno con diritto a un voto.
  2.  
  3. È ammessa la  partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di      convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a      un massimo di tre Associati (cinque Associati – nella Sedi con più di 500 Associati).
  4.  
  5. Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per      l’elezione degli Organi sociali.
  6.  
  7. Nella convocazione  dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista      l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con      modalità che consentano la verifica dell’identità dei votanti pur      mantenendo il voto segreto, ove richiesto.
  8.  
  9. Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento      all’art. 8 dello Statuto locale.
 
Art. 5 – Commissione elettorale
 
     
  1. Contestualmente alla  convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede      - o in caso di Assemblea straordinaria - viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri,      di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra      gli Associati, con compiti di:
 
a.   organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o telematico;
 
b.   controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
 
c.   raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per         le elezioni;
 
d.   assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
 
e.   verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino       al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
 
f.    depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
 
     
  1. I membri della      Commissione elettorale non possono essere candidati.
 
Art. 6 – Organi e cariche
 
     
  1. Sono Organi della Sede locale:
 
a.       L’Assemblea degli Associati
 
b.      Il Consiglio Direttivo (componenti in numero dispari)
 
c.       Il Presidente
     
  1. Sono Cariche della Sede locale:
 
a.       Il/i Vice Presidente/i
 
b.      Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
 
c.       Il Segretario
 
d.      Il Tesoriere
 
e.       I Consiglieri in numero da 2 a 3
 
 

Art. 7 - Consiglio Direttivo
 
     
  1. La      nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile; decade quando      viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
  2.  
  3. Il      Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a      garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
  4.  
  5. Se      il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può      avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di      una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie      aree di insegnamento.
  6.  
  7. Al      Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati      particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  8.  
  9. Il      Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore      dell’Accademia di Umanità.
 
Art. 8 – Accademia di Umanità
 
     
  1. L’Accademia      di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a      realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che      integrano e ampliano l’azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore      coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro      volontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a      spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di      intrattenimento, seguono l’assistenza sociale, ecc.
 
Art. 9– Gruppi di lavoro
 
     
  1. Sono denominati “Gruppi      di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro      volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività      del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi,      partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).
 
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità,
 
 
Art. 10 – Norme didattiche
 
     
  1. I corsi ed i laboratori,      per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con      Docenti diversi.
  2.  
  3. Per favorire una libera      circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
  4.  
  5. Ogni Associato è libero      di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni      tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del      Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o      minimo di studenti.
  6.  
  7. Per i corsi e      laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa,      di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività,      richiesta oltre alla quota Associativa locale.
Art. 11 – Docenti
1. La Sede  locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale      della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati,  volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.
 
Art. 12 – Assistenti
1. Qualunque   Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.
 La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
 
Art. 13 – Autonomia delle Sedi locali
1. Il versamento della  quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le      attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre  Sedi UNITRE.
    2. Eventuali convenzioni  stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di      partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o      corsi, dell’Associato della Sede.
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